TAR DEL LAZIO – ANNULLAMENTO CIRCOLARE N. 2 SULLE VISITE SPECIALISTICHE
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.
Vediamo perché.
La CM impugnata, affermano i giudici amministrativi “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Si verrebbe a creare infatti una VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI, UN ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE, SVIAMENTO.
Questo perché il testo legislativo, nella sua precedente conformazione, prevedeva invece l’espressione: “L’ASSENZA è giustificata”, in luogo di quella “il PERMESSO è giustificato .” e non prevedeva l’attestazione “anche in ordine all’orario”.
Con la circolare adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica quindi il dipendente che doveva effettuare una visita specialistica, si vedeva costretto a prendere un giorno di permesso per motivi famigliari oppure un permesso breve orario, a discapito del diritto alla salute tutelato dal CCNL.
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