LA RIFORMA DELLA SCUOLA – IL DDL DEL GOVERNO RENZI

buona scuola

Il DDL di riforma del sistema scolastico del governo di Matteo Renzi è stato approvato: ora il compito finale passa al Parlamento che dovrebbe concludere l’iter legislativo entro l’estate. La riforma non è intesa come una riorganizzazione amministrativa, ma rafforza l’autonomia delle istituzioni scolastiche sia per quanto riguarda la dotazione finanziaria sia per quanto concerne le scelte in merito agli insegnamenti ed al fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’organico dell’autonomia.

I punti che vorrei mettere in evidenza sono fondamentalmente due:

1. LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Come stabilisce il Disegno di Legge, le Istituzioni Scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti ed alle attività curricolari, extracurricolari educative ed organizzative e determinano il proprio fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare. Questo significa che il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio, predispone entro il mese di ottobre il PIANO TRIENNALE dell’Offerta Formativa. Il Piano Triennale viene, quindi, concepito non come un atto d’imperio del Dirigente, ma come un documento assunto dopo aver sentito i vari attori principali territoriali e gli organi interni all’Istituto; viene poi comunicato al Ministero dell’Istruzione che verifica il rispetto degli indirizzi strategici e conferma le risorse destinabili sia in termini di infrastrutture materiali che in termini di posti attivabili nell’organico dell’autonomia. Va sottolineato che il piano triennale deve essere steso per il raggiungimento di determinati obiettivi elencati dal ddl tra i quali: potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, musica e arte, diritto ed economia, discipline motorie, competenze digitali degli studenti; alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana. Ma non solo: mi preme evidenziare che tra gli obiettivi spicca l’apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero degli alunni e studenti per classe (ad opera del Dirigente Scolastico in deroga a quanto previsto dal DPR 81/2009); la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e l’individuazione dei sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e studenti. A tale proposito il Dirigente Scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche FINANZIAMENTI ESTERNI, comprese sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure. Come appena illustrato questo DDL si propone di valorizzare percorsi individualizzati e di premiare il merito degli studenti; purtroppo è il modo in cui disciplina la valorizzazione del merito degli insegnanti che è alquanto opinabile come tra poco vedremo.

2. LA FUNZIONE RAFFORZATA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO FUNZIONALE, CHE PER LA RESPONSABILITA’ IN MERITO ALLE SCELTE DIDATTICHE, FORMATIVE E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI.

Come già accennato nel Piano triennale viene determinato il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, ma anche il fabbisogno dei posti per IL POTENZIAMENTO NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA, sulla base delle iniziative di potenziamento dell’offerta formativa.
L’organico dell’autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale con decreti del Ministero dell’istruzione; i ruoli del personale docente diventano regionali, articolati in albi territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Con l’organico funzionale ogni docente diventerà titolare su una rete di scuole e uno dei dirigenti di questi istituti deciderà in quale lavorerà e con che mansioni; se necessario il Dirigente potrà obbligare il docente a sostituire i colleghi assenti anche in scuole diverse.
Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali, SALVO in caso di perdenti posto o di mobilità territoriale e professionale, in tal caso verranno iscritti nei suddetti albi.
Ciò significa che questi docenti PERDERANNO la titolarità sulla propria scuola e non ne acquisiranno più nemmeno in futuro e si vedranno violare così i loro diritti acquisiti. Si va quindi a “precarizzare” gli insegnanti invece di stabilizzarli oltre che a subordinare i loro incarichi ad una proposta del Dirigente che valuterebbe il loro curriculum e in base alle esigenze della scuola – “ Il Dirigente sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze delle scuole “ – e chiamerebbe anche per classi di concorso diverse dalla quale il docente possiede l’abilitazione, purché abbia il titolo valido all’insegnamento.
Questo potere dei Dirigenti Scolastici nella scelta dei docenti risulta eccessivo e troppo discrezionale in quanto si potrebbe verificare l’ipotesi di docenti che non vengono chiamati perché non ritenuti “adatti” alle esigenze della scuola da parte dei Presidi: e qui si parla di docenti che hanno i titoli e hanno superato un concorso di abilitazione. Dulcis in fundo i docenti che “rifiutano” la convocazione da parte del Dirigente vengono tolti dal piano straordinario di assunzione; il DDL in effetti prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni.
Un altro aspetto della nuova funzione dei Dirigenti scolastici è quello legato all’art. 7 che recita” In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell’istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia, svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio ed è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
Emerge qui la preoccupazione per la libertà di insegnamento che è sancita dall’art. 33 della Costituzione. La libertà di insegnamento nella scuola merita una considerazione particolare rispetto alle altre libertà costituzionali, perché il rapporto di insegnamento/apprendimento presuppone una differenza di cognizioni e di preparazione tra chi insegna e chi impara che rende necessarie la tutela morale nei confronti di questa seconda categoria di soggetti e la garanzia dell’esigenza di protezione dell’infanzia e della gioventù (art. 31 cost.).
Aumentando la discrezionalità del Dirigente Scolastico e rendendolo responsabile delle scelte didattiche e della valorizzazione del merito dei docenti, si andrebbe a compromettere l’autonomia didattica e metodologica dei docenti e la loro libertà di insegnamento non potrebbe più essere garantita; il Dirigente potrebbe infatti “selezionare” una sua squadra scegliendo un docente rispetto a un altro in base a criteri troppo labili e a scelte didattiche da lui caldeggiate.
Infatti come recita il ddl, per quanto riguarda la VALORIZZAZIONE DEL MERITO del personale docente, è istituito a decorrere dall’anno 2016 , lo stanziamento di euro 200 milioni annui ripartito a livello territoriale: il Dirigente Scolastico , sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma sulla base della valutazione dell’attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di QUALITA’ di insegnamento, RENDIMENTO SCOLASTICO degli alunni e di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e contributo al miglioramento complessivo della scuola.

LA CARTA PER L’AGGIORNAMENTO
Un ultimo accenno alla novità della carta per l’aggiornamento: al fine di sostenere la formazione continua dei docenti (ricordiamo che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanete e strutturale), il presente DDL ha istituito la carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Detta carta consiste in un voucher dell’importo di 500 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento, acquisto di hardware e software, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei nonché iniziative individuate nell’ambito dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di Formazione. Questa iniziativa è ben poca cosa se si considera la preoccupazione di uno scenario clientelare privatizzante e aziendalistico dell’Istituzione che più dovrebbe garantire il futuro di una società moderna in termini di crescita culturale e scientifica libera da ogni eventuale condizionamento.

A cura della redazione scuolaÈ – sezione Lombardia