CONGEDI PARENTALI
CONGEDI PARENTALI – ART.12 (CCNL 2006/09)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.
151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso
decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la
disciplina di cui all’art.17, comma 8.
Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è
da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga
dell’incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso
una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta
è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a)
del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.
151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.
32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.